MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI


Consulente tecnico d'ufficio, iscritto al tribunale di Sanremo.

DoctorTux

Si effettuano perizie medico legali sia a scopo privato sia a scopo assicurativo.

MEDICINA LEGALE

La medicina legale è quella disciplina che studia la persona umana, psichica, e fisica, nei suoi rapporti con il diritto. Questa definizione sottintende ad una realtà inconfutabile e cioè che l'unica entità fisica capace di essere titolare di diritti è l'uomo e che dunque qualunque modello normativo non può non prendere in considerazione la persona umana con le sue caratteristiche psico-fisiche. Scrupolosità di indagine conoscitiva e serietà metodologica oltre ad una naturale sensibilità ed attenzione per il paziente che si affida a lui, sono il presupposto di perizie medico legali competenti e precise che esprimono concretamente le esigenze di chi ha subito il danno biologico tutelandone gli interessi in tutte le sedi competenti.

Si effettuano consulenze medico-legali in ambito:

CIVILE

L'ambito civilistico, settore in cui - al pari di quanto avviene in campo penale – il medico legale può essere chiamato a ricoprire diversi ruoli, è definito dal concetto giuridico di responsabilità civile. In linea generale la responsabilità civile è l'obbligo previsto per ciascuna persona di rispondere a norma di legge delle conseguenze di un danno ingiusto cagionato a terzi. Tale principio si basa sul presupposto giuridico dell'obbligo di rifondere il danneggiato del valore che gli è stato sottratto; evidentemente il valore cui si fa riferimento in ambito medico è rappresentato dal bene salute, mentre l'indebolimento dello stesso a seguito di comportamento illecito di terzo persone è definito dal danno biologico. Il ruolo del medico legale è quindi quello di definire la natura e l'entitè del danno biologico stesso in modo da poter addivenire al corretto risarcimento del danno patito ingiustamente.

I due ambiti in cui avviene l'intervento del medico legale attualmente sono rappresentati dalla Responsabilità Civile da circolazione stradale dei veicoli a motore e dalla Responsabilità Professionale medica. In tali settori il Consulente può svolgere la propria attività in favore delle Compagnie d'Assicurazione o a favore di privati cittadini che, avendo subito un danno fisico, necessitano di ricorrere ad un parere specialistico (in una fase non giudiziale della controversia) che consenta la giusta valutazione delle menomazioni in questione. Ancora lo stesso professionista, allorquando non si sia addivenuti ad una risoluzione extragiudiziale del contenzioso, è chiamato a tutelare gli interessi di parte in corso di cause civili (Consulenza Tecnica di Parte) e, sempre all'interno di una causa civile, può essere incaricato dal Giudice di Consulenza Tecnica d'Ufficio, vale a dire di esprimere parere motivato su questioni tecniche quali appunto la determinazione del danno.

PREVIDENZIALE

Il sistema di sicurezza sociale dello stato italiano, intervento pubblico diretto al benessere dei cittadini, comprende due diverse forme di tutela: la previdenza sociale e l'assistenza sociale. La prima si realizza attraverso il sistema delle assicurazioni sociali ovvero l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro (INAIL): queste assicurazioni, a differenza di quelle private, sono caratterizzate dalla finalità sociale e non dal fine di lucro, nonchè dall'obbligatorietà dell'assicurazione e dall'automaticità delle prestazioni; si rivolgono ai lavoratori garantendo loro prestazioni sanitarie ed economiche al realizzarsi di alcuni rischi assicurati. L'assistenza sociale invece tutela tutti i cittadini inabili o minorati che si trovino sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

L'INPS: sono assicurati tutti i lavoratori dipendenti con la necessaria anzianità di assicurazione e di contribuzione. Viene tutelata l'invalidità-inabilità pensionabile, la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, la maternità e la vecchiaia, quei rischi insomma che non siano di natura professionale. Le prestazioni erogate sono l'assegno ordinario e privilegiato di invalidità, la pensione ordinaria e privilegiata di inabilità, l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa, la pensione di vecchiaia e anzianità, la pensione ordinaria e privilegiata ai superstiti.
L'INAIL: sono assicurati tutti i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura. Vengono tutelati l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale. Sono erogate prestazioni di natura economica come l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, la rendita per l'invalidità permanente, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, la rendita ai superstiti e un assegno una tantum in caso di morte, e prestazioni di natura sanitaria come cure mediche e chirurgiche e fornitura degli apparecchi protesici.

L'invalidità Civile: è l'istituto che assicura l'intervento pubblico a favore di tutti i cittadini, non solo dei lavoratori. Viene tutelata la riduzione della capacità lavorativa e, per i soggetti ultrasessantacinquenni o minori, le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Una serie di specifiche normative provvede inoltre alla tutela della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap. Le prestazioni erogate sono di natura economica (assegno mensile, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, indennità di comunicazione, esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria), di natura socio-assistenziale (collocamento al lavoro, agevolazioni per l'istruzione, adattamento di edifici e trasporti pubblici, pensionamento anticipato), sanitarie (fornitura di protesi ed ausili).

     Pensionistica privilegiata: comprende quei trattamenti economici che riguardano gli eventi dannosi della integrità psico-fisica da cui sia derivata inabilità al servizio o morte e che siano dipendenti da fatti di guerra o di servizio. In particolare, lo stato elargisce speciali prestazioni economiche (pensione, assegno, indennità, pensione ai superstiti) a civili o militari che a causa del servizio di guerra o del fatto di guerra abbiano riportato menomazioni della capacità lavorativa. Lo stato elargisce prestazioni economiche (assegno di cura, equo indennizzo, pensione privilegiata) anche per i dipendenti di particolari enti (stato, parastato e tutta una serie specifica di altri enti) che contraggono lesioni o infermità che trovano nel servizio la propria origine.

  Il contenzioso: in tutti i diversi ambiti sopraricordati, non è infrequente che il cittadino non accetti la valutazione medico legale espressa dall'istituto volta per volta predisposto all'erogazione del beneficio. È quindi diritto del cittadino richiedere un'ulteriore accertamento del suo stato con l'effettuazione di una visita collegiale (se si tratta di INPS od INAIL) cui partecipano il medico dell'Istituto assicuratore ed il medico di fiducia del paziente, ovvero di adire le vie legali ricorrendo alla sezione lavoro del Tribunale (in caso di invalidità civile o, ancora, in caso in cui la collegiale abbia avuto esito discorde). In tali casi il giudice del lavoro dispone l'esecuzione di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), nel corso della quale il ricorrente ha il diritto di nominare un suo consulente di parte, ovviamente uno specialista della materia che dovrà tutelare gli interessi del proprio assistito in sede di operazioni di consulenza tecnica (che consiste solitamente nella visita del paziente e nell'analisi della documentazione medica prodotta) e nel contraddittorio con il CTU.

Nel caso della pensionistica privilegiata, gli appartenenti a quelle particolari categorie di lavoratori che sono tutelate da apposita normativa, possono richiedere di essere sottoposti a visita medico legale presso le apposite commissioni affinchè sia loro riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della menomazione denunciata e quest'ultima sia adeguatamente valutata; in tale sede il richiedente può farsi assistere da un medico di fiducia che presenzierà alla visita collegiale, esponendo alla Commissione il proprio parere tecnico sulla questione.   

ASSICURATIVO

Il capo XX del libro IV del codice civile si intitola delle "Assicurazioni" e la prima sezione comprende gli articoli 1882-1903 che riguardano le disposizioni generali.
Alla luce della letteratura in argomento l'ente assicurazione è una impresa la cui attività principale consiste nella stipulazione di contratti assicurativi, definiti dall'art. 1882 come "quel contratto con cui l'assicuratore si obbliga, verso il pagamento di un premio a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso arrecato da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".

I principali elementi che caratterizzano il contratto in esame sono:
  1. il libero e valido consenso dei contraenti;
  2. il rischio;
  3. il premio;
  4. le garanzie assicurative;
  5. la polizza o altro documento sottoscritto dai contraenti.

È importante sottolineare che nella polizza tipo l'assicurazione vale solo per gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna e che gli effetti dannosi risarcibili sono solo quelli direttamente ed unicamente prodotti dall'evento lesivo, senza il concorso di altri fattori.
Da quanto sino ad ora indicato appare evidente che affinché sorga il diritto per l'assicurato alla liquidazione dell'indennizzo è necessario che si verifichi una successione di fatti causalmente collegati: quali l'evento lesivo, la lesione, la menomazione, l'inabilità ovvero la morte dell'assicurato.
Il medico legale sarà dunque chiamato a valutare il danno subito dall'assicurato di tal che si possa procedere ad una quantificazione monetaria delle conseguenze lesive siano esse temporanee o permanenti, che ne sono derivate. L'attività di consulenza medica nell'ambito delle assicurazioni private presenta, prima ancora dei delicati aspetti tecnici, dei profili etici di importanza indiscutibile.

Il comportamento del medico in ambito assicurativo deve essere improntato alla onestà ed alla scrupolosità. il medico legale potrà in qualunque momento richiedere accertamenti, purchè non invasivi e comunque sottoposti al consenso del soggetto leso, diretti a chiarire situazioni incerte e diversamente diagnosticabili. Dal punto di vista medico può imporre la valutazione di dati soggettivamente interpretabili, che però nel caso di specie non mirano alla determinazione di una diagnosi e alla predisposizione di una terapia, quanto piuttosto alla quantificazione percen-tualistica, alla luce delle indicazioni tabellari, del diritto dell'assicurato al riconoscimento di un determinato grado di danno alla persona.

Come è stato autorevolmente rilevato "la consulenza tecnica in medicina delle assicurazioni … altro non è che il contributo tecnico fornito da un esperto al fine di raggiungere una definizione adeguata al caso specifico: dalla corrispondenza tra quanto verificatosi (o denunciato) a quanto rilevabile; dalla possibile diversa etiologia del quadro lesivo-menomativo obiettivabile; dalla entità e evolutività di esso; dalla ricaduta dello stesso sul grado della capacità lavorativa dell'assicurato (specifica in relazione alla inabilità temporanea; ultra-generica in relazione alla invalidità/inabilità permanente)". A ben vedere alla delicatezza delle funzioni attribuite al sanitario in questo contesto non corrispondono delle procedure standardizzate per il loro esercizio, e questo probabilmente può essere motivato dal fatto che, in tale contesto, l'attività medico-legale è una attività basata su di un rapporto fiduciario e svolta per conto di uno dei due contraenti.

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